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mAx
Guru
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Innanzitutto ci sono 2 articolini del codice penale che anche se datati ci spiegano cosa sono l'ingiuria e la diffamazione...
Art. 594 Ingiuria Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone. Art. 595 Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate. E` POSSIBILE SUBIRE UN`INGIURIA O UNA DIFFAMAZIONE VIA INTERNET ? La risposta al quesito e` certamente affermativa; infatti nel nostro sistema e` possibile individuare quelli che piu` specificamente sono definiti “ crimini informatici”,ossia, dei veri e propri reati telematici introdotti dalla legge n. 547 del 1993. Pertanto non e` escluso sostenere che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere compiuti attraverso le moderne tecniche di comunicazione quali: chat, forum, newsletter, sms, mailing list, newsgroup, riviste telematiche. La stessa Corte di Cassazione penale, con sentenza n 4741 del 2000, sostiene tale ipotesi ritenendo che : “I reati cui agli art 594, e 595, del codice penale, possono essere commessi anche per via telematica ed informatica ; basti pensare alla trasmissione via e-mail, per rendersi conto che e` possibile che un soggetto, realizzi, la tipica condotta del delitto di ingiuria ( se il destinatario stesso e` soggetto offeso ) , o la diffamazione ( se i destinatari sono piu` soggetti). della serie.. frenare la lingua e le dita è meglio ![]() |
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_________________ Massimo M. (alias mAx`) http://www.mIRC-Scripting.blogspot.com
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Nov 07, 2008
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